RESPONSABILITÀ PER COLPA MEDICA E SANITARIA
Si utilizza il termine generico di “MALASANITA’” per indicare i scasi di responsabilità per interventi chirurgici o cure mediche eseguiti in modo non conforme alla tecnica ed alla scienza medica o prescritti senza essere giustificati dalla patologia; come pure di casi di errata, inadeguata o mancata diagnosi di una malattia da parte del medico con la conseguenza della prescrizione, al paziente, di cure inutili o dannose.
Lo Studio di Assistenza Legale Punto Diritto offre consulenza ed assistenza legale nel campo della responsabilità medico-sanitaria e per assicurare ai nostri clienti il miglior risultato possibile, esamina attentamente ogni questione sia sotto il profilo giuridico che medico legale in quanto si avvale da un team dei migliori medici-legali e specialisti della zona.
Prima di intraprendere una qualunque iniziativa, è necessario verificare in maniera approfondita se ricorrano i presupposti di legge per sostenere la responsabilità del medico o della struttura ospedaliera.
Svolte le dovute considerazione sulla possibilità di dar corso ad un’azione risarcitoria nei confronti dell’ente ospedaliero o del medico, viene fissata una visita medica presso uno dei medici legali fiduciari dello studio, per un più approfondito esame della documentazione e per l’accertamento della colpa del sanitario, con riferimento ai parametri scientifici dell’arte medica.
Se verranno ravvisati profili di responsabilità, verrà redatta una perizia medico-legale, che servirà per tutte le fasi successive della tua pratica.
Per quanto attiene alle SPESE LEGALI richieste dallo studio, esse verranno concordate con il cliente caso per caso; il criterio utilizzato, comunque, comparta un minimo esborso da parte del cliente nella fase iniziale ed il pagamento successivo degli onorari ancorato e proporzionale al risultato conseguito.
Riguardo alle SPESE PERITALI, ovvero quelle relative alle perizie mediche da svolgere per avvalorare e provare la non congruità dell’intervento sanitario, verrà data ampia informativa al cliente e le spese stesse saranno spalmate nel corso del giudizio seguendo il metodo sopra esposto.
Gli enti ospedalieri sono responsabili dei danni causati ai pazienti dal medico che esegue la prestazione sanitaria. La recente giurisprudenza della Suprema Corte a Sezioni Unite (Sentenza 11 Gennaio 2008 n.577) ha, infatti, ribadito la natura contrattuale da “contatto sociale” della responsabilità della struttura sanitaria in ordine alle prestazioni rese ai pazienti.
In particolare, la Cassazione ha enunciato definitivamente alcuni principi.
In primis non vi è più distinzione tra struttura sanitaria pubblica e privata , attesa la pari dignità costituzionale del diritto alla salute che non ammette differenziazioni. In secondo luogo è stato enunciato il principio secondo il quale l’ente ospedaliero risponde autonomamente , ex art.1228 C.C. , dei danni causati dal medico in quanto suo ausiliario.
Da un punto di vista pratico ciò comporta che è sufficiente convenire in giudizio l’ente ospedaliero senza che sia necessario individuare il singolo medico che ha commesso l’errore professionale e farlo partecipe del processo.
L’ospedale, a sua volta, potrà rivalersi nei confronti del medico, chiamandolo in causa o agendo successivamente nei suoi confronti.
Quanto asserito in ordine alla responsabilità di natura contrattuale dell’ente, riveste notevole importanza relativamente al così detto onere della prova a carico del paziente di dimostrare la responsabilità dei sanitari in ordine al peggioramento delle proprie condizioni di salute.
Al paziente spetterà soltanto l’onere di provare l’esistenza del contratto con il medico o del “contatto sociale” con l’ospedale, l’insorgenza o l’aggravamento della patologia ed allegare l’inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato (Cassazione 23562/11).
Le voci di danno che può richiedere il paziente che sia stato vittima di episodi di malasanità sono quelle che vanno ricomprese nella categoria del danno patrimoniale e non patrimoniale.
Nel danno patrimoniale vanno ricomprese tutte le conseguenze negative sotto il profilo economico che il paziente ha subito o subirà a causa della lesione della sua integrità fisica; quindi non solo tutte le spese che dovrà sostenere per le cure che dovrà affrontare e l’assistenza di cui abbisognerà, ma anche l’eventuale perdita di reddito futuro.
Si ha invece danno non patrimoniale ogni qual volta si accerti una lesione del diritto alla salute, alla integrità fisica e morale del paziente.
Anche i parenti del paziente che sia deceduto a causa della responsabilità dei sanitari o abbia subito gravi lesioni o il peggioramento delle proprie condizioni di salute, sono legittimati a richiedere il risarcimento del danno dagli stessi patito (si pensi, ad esempio, ai genitori di un neonato che abbia subito gravi menomazioni, a causa di una errata diagnosi prenatale o per via di imperite manovre mediche durante il parto).
Le pratiche di malasanità presentano particolari complessità, perché sono molteplici gli aspetti che occorre analizzare per ottenere i giusti risarcimenti. Diagnosi errata o ritardata, negligenza o imperizia da parte del medico o della sua equipe, intervento mal riuscito o tardivo, errata somministrazione di farmaci, mancanza del consenso informato; questi e molti altri sono i fattori che contribuiscono a modificare il successo della causa.
Rivolgersi allo Studio di Assistenza Legale PUNTO DIRITTO è quindi la soluzione giusta per fare in modo che i Tuoi diritti vengano veramente tutelati, in quanto si avvale di collaboratori professionali preparati e in grado di interagire con strutture ospedaliere e medici, oltre ad essere in grado di intraprendere un’eventuale azione giudiziaria nei confronti di questi.
Contattaci per un primo colloquio per verificare se ci sono i presupposti per intraprendere un’azione di risarcimento danni al fine di essere indennizzato per il danno medico subito e metteremo a Tua disposizione gli strumenti migliori perché Tu abbia la dovuta soddisfazione!