IMMIGRAZIONE
Lo Studio di Assistenza Legale PUNTO DIRITTO, è in grado di prestare assistenza e consulenza, sia giudiziale che stragiudiziale, agli stranieri presenti sul territorio nazionale, relativamente alle seguenti pratiche:
Permesso di soggiorno
Il rilascio e/o il rinnovo del permesso di soggiorno è subordinato alla sussistenza, nonché permanenza, di una serie di requisiti in capo al soggetto istante che l’amministrazione competente è chiamata, caso per caso, a valutare. L’eventuale provvedimento di diniego e/o revoca del permesso di soggiorno emesso dalla amministrazione può, tuttavia, essere impugnato dinnanzi al Tribunale Amministrativo Regionale o dinnanzi al Tribunale Ordinario laddove si tratti di permesso di soggiorno attinente l’unità familiare.
Cittadinanza
Tale procedimento, in base a quanto previsto dall’art. 3 del D.P.R. 262/94, deve concludersi entro due anni dal giorno di presentazione dell’istanza, previa valutazione discrezionale da parte della amministrazione circa la sussistenza dei requisiti legittimanti in capo al richiedente. Laddove il procedimento non si concluda nei tempi di cui sopra o l’amministrazione non abbia compiutamente motivato le ragioni del rifiuto, lo straniero, per far valere il proprio diritto, potrà inviare una lettera raccomandata contenente apposita diffida ad adempiere. Successivamente, in caso di protratto silenzio da parte dell’amministrazione, l’istante potrà agire giudizialmente a mezzo di presentazione di apposito ricorso dinnanzi al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.), al fine di ottenere il riconoscimento del proprio diritto. Siffatta tutela giudiziale è prevista anche nel caso in cui l’istanza venga rigettata causa la ritenuta mancanza dei requisiti legittimanti il suo accoglimento.
Ricongiungimento familiare
L’istanza va presentata presso la Prefettura del luogo in cui dimora lo straniero ed il relativo nulla osta deve essere rilasciato dalla amministrazione entro 180 giorni dalla data della presentazione della domanda. Nell’ipotesi in cui l’amministrazione non rispetti i tempi di cui sopra, lo straniero avrà diritto ad ottenere direttamente il visto ed in caso di suo mancato rilascio, potrà ottenerlo mediante la proposizione di ricorso innanzi al Tribunale competente. Siffatta tutela giudiziale si estende anche al caso di eventuale rigetto della domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare per ritenuta mancanza dei requisiti legittimanti.
Espulsione amministrativa
È un provvedimento che viene comminato dal Prefetto nei confronti dello straniero in ipotesi tassative, quali, l’ingresso illegale nel territorio dello Stato, il trattenimento illegale sul territorio nazionale a seguito di omessa richiesta o rinnovato del permesso di soggiorno, la revoca del permesso di soggiorno e la ritenuta pericolosità sociale. In tutti questi casi, tuttavia, lo straniero è legittimato a proporre: ricorso innanzi al Giudice di Pace entro 60 giorni avverso il provvedimento prefettizio; ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo del Lazio avverso il provvedimento emanato dal Ministero dell’Interno.
Tutela dei minori stranieri
Sono in crescente aumento i casi in cui il minore che dimora in Italia abbia genitori che permangono nel territorio dello Stato seppur privi di regolare permesso di soggiorno. Nell’interesse del minore e del suo sviluppo psicofisico si può proporre istanza al Tribunale per i minorenni, al fine di far ottenere ai genitori un permesso di soggiorno ai sensi dell’art. 31 del T.U. Immigrazione.
Asilo politico
È un diritto sancito dall’art. 10 della Costituzione italiana e spetta allo straniero il quale possa essere oggetto di persecuzioni nel proprio paese d’origine per ragioni di razza, di religione, di opinione politica. Per ottenete lo status di rifugiato occorre fare apposita istanza presso la Commissione Territoriale Competente la quale esaminata la domanda e la documentazione allegata, convocherà il richiedente allo scopo di acquisire ulteriori elementi valutativi. Nell’ipotesi di rigetto dell’istanza, è possibile proporre ricorso innanzi al Tribunale ove ha sede la Corte d’Appello nel cui distretto si trova la Commissione Territoriale che ha emesso provvedimento di diniego.
Riabilitazione
La riabilitazione è la cancellazione dei reati dal casellario giudiziario che può essere richiesta anche dallo straniero residente all’estero e viene concessa quando siano decorsi cinque anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o si sia in altro modo estinta, e il condannato, abbia dato prove di condotta. Il termine dei cinque anni diventa di dieci se si tratta di recidivi o di delinquenti abituali o professionali.